In attuazione dell’articolo 12, comma 1-bis del Decreto Legislativo 33/2013 “Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46”.
L'articolo 2 del DPCM 8/11/2013 recante “Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” dispone che le informazioni siano distinte per cittadini e per imprese. L'articolo 3 comma 2 del medesimo DPCM dispone che, per le amministrazioni diverse dalle "amministrazioni dello stato, agenzie ed enti pubblici nazionali", i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti siano acquisiti e resi accessibili attraverso il portale.
Le Regioni e conseguentemente i loro Enti strumentali pertanto non sono tenute all’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all’articolo 12, comma 1-bis del Decreto Legislativo 33/2013.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Decreto Legge 69/2013, per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Non applicabile all' Agenzia in quanto non destinataria di obblighi amministrativi da parte di cittadini e imprese.