Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.
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